Studiare in Italia
Gli studenti stranieri che vorranno iscriversi al Politecnico delle arti di Bergamo – Conservatorio G. Donizetti, in fase di iscrizione, dovranno presentare i seguenti documenti:
I candidati che in fase di iscrizione all’esame di ammissione non sono in possesso di questa documentazione, saranno tenuti a presentarla il giorno dell’esame d’ammissione.
ATTENZIONE: Il Politecnico delle arti NON richiede la pre-iscrizione su Universitaly. E’ richiesta ed è indispensabile l’iscrizione all’esame di ammissione attraverso il link al nostro portale.
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Attestazione ISEE riferita a Prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario dello studente:
L’attestazione ISEE può essere considerata valida se rispetta le condizioni dello stato studente autonomo (unico componente di nucleo familiare).
Le condizioni sono:
• lo studente è residente fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro: si deve pertanto verificare se la residenza dello studente è da almeno due anni diversa da quella dei suoi genitori (o più in generale della sua famiglia di origine) e comunque che tale residenza diversa non sia in immobile di proprietà di uno dei membri del nucleo familiare originario;
• lo studente presenta un’adeguata capacità di reddito: per valutare l’adeguata capacità di reddito, si deve fare riferimento alle disposizioni dell’università che disciplinano la richiesta della domanda della certificazione ISEE; al momento in cui si scrive la soglia è fissata in 9.000 euro. L’adeguata capacità di reddito deve essere riferita, in linea di principio, al singolo studente universitario. Se tuttavia questi ha un coniuge, la predetta soglia di 9000€ deve essere valutata tenendo conto anche dei redditi del coniuge dello studente universitario.
Se si verificano entrambe le condizioni, lo studente è considerato autonomo e non è necessario inserire ulteriori dati.
Lo studente, invece, non è considerato autonomo al fine della richiesta di prestazioni del diritto allo studio universitario nel caso in cui nessuna delle suddette condizioni si sia verificata o se ne sia verificata solo una. In tal caso, lo studente, pur non avendo incluso i genitori nel nucleo familiare per l’Isee ordinario, è da considerarsi come parte del nucleo familiare di essi; cioè è come se, ai fini delle prestazioni per il diritto allo studio universitario, venisse “attratto” nel nucleo della famiglia di origine (l’attestazione ISEE parificato).